Azione di responsabilità degli amministratori per mancata consegna dei libri socialiInquadramentoA seguito dell'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e, conseguentemente, sono tenuti, ex art. 2487-bis, ultimo comma, c.c., a consegnare ai liquidatori i libri sociali; una situazione dei conti aggiornata alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Tuttavia l'entrata in carica dei liquidatori è del tutto svincolata dall'effettiva esecuzione della consegna dei documenti da parte degli amministratori. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 2393 C.C. * * * Nell'interesse della .... (C.F. e P.I. ....), con sede legale in .... .... in persona del legale rappresentante pro tempore signor .... ...., rappresentato/a e difeso/a, in forza di delega ...., dall'avvocato .... .... (C.F. .... ....), presso il cui Studio in .... .... è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata .... - attrice * * * CONTRO Il Sig. .... (C.F. ....), residente in ...., via ...., in qualità di ex amministratore della ...., - convenuto * * * FATTO 1. – Le circostanze che hanno determinato lo scioglimento della società e la data in cui è stata iscritta la relativa delibera o la causa di scioglimento presso il registro delle imprese (indicazione in virtù di quale causa è stato deliberato lo scioglimento) 2. – Le circostanze che hanno condotto all'atto nomina dei liquidatori, di determina dei poteri loro assegnati e di iscrizione di tali nel registro delle imprese (in qualunque modo verificatasi) * * * DIRITTO 3. – La legittimazione attiva della società/, dei soci, del liquidatore/i impugnante/i 4. – L'inerzia dello/degli amministratore/i nel consegnare i libri sociali, la situazione contabile alla data dello scioglimento della società e il rendiconto di gestione. 5. – L'inadempimento dell'amministratore, il danno alla società e il nesso di causalità tra la condotta omissiva degli amministratori e il danno occorso in capo alla società. Per tutto quanto premesso, il signor ..../ ...., come sopra rappresentato/a e difeso/a, CITA il/i sig./ri .... (C.F. ....), in qualità di ex amministratore/i, a comparire dinanzi al Tribunale di ...., Sezione Specializzata in materia di Impresa, all'udienza del .... .... ...., ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ. ed a comparire, alla detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, - accertare e dichiarare l'inadempimento dell0/gli amministratore/i e la loro relativa colpa e responsabilità; - ordinare allo/agli amministratore/i la consegna dei documenti di cui all'art. 2487-bis c.c. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Si depositano i seguenti documenti: .... Luogo, data .... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI
CommentoCompetenza Competente a decidere la causa è il tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società convenuta (Cass. Civ. 19 agosto 2016, n. 17197). Può accadere, tuttavia, che lo statuto della società contenga una clausola compromissoria che devolva ad arbitri la decisione in merito alle controversie tra soci e società: in tal caso, fermo restando che il contenuto della clausola può in concreto variare (si pensi, in primo luogo, al numero e alle modalità di nomina degli arbitri), si pone il problema di verificare se essa trovi applicazione anche al giudizio avente ad oggetto la delibera assembleare di scioglimento della società. Responsabilità degli amministratori Tra i soggetti legittimati ad agire contro gli amministratori vi rientrano, oltre alla società, anche i liquidatori. Ai fini del vittorioso esito della causa la società e/o il liquidatore sono tenuti a fornire la prova dell'inadempimento dell'amministratore, del danno subito dalla società e del nesso di causalità tra la condotta omissiva degli amministratori e il danno. L’art. 2487 bis. cod. civ. L’art. 2487-bis, ultimo comma, cod. civ. regola il passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori scandendone i momenti procedimentali e disciplinandone gli effetti. Gli amministratori devono, infatti, consegnare ai liquidatori, redigendo apposito verbale di consegna, i seguenti documenti: 1) i libri sociali; 2) una situazione dei conti aggiornata alla data di efficacia dello scioglimento; 3) un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Si precisa che la situazione patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione differiscono in relazione al periodo preso in considerazione in quanto la prima è aggiornata fino alla data di effetto dello scioglimento della società, mentre il secondo riguarda il periodo successivo. In mancanza di prova della consegna dei libri contabili è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza di condotte distrattive da parte degli ex amministratori. Tale presunzione trova fondamento nell’impossibilità per i liquidatori o, in caso di liquidazione giudiziale della società, per il curatore, di ricostruire la situazione patrimoniale della società, a causa della perdita delle scritture (cfr. App. Napoli 11 gennaio 2023, n. 69). Prescrizione L'azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. si prescrive in cinque anni a decorrere dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. Il decorso del termine di prescrizione rimane peraltro sospeso, a norma dell’art. 2941 n. 7, cod. civ. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24714). |