Ricorso per impugnazione del bilancio finale di liquidazioneInquadramentoIl bilancio finale di liquidazione è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa in uno con il piano di riparto dell'attivo patrimoniale residuo proporzionalmente alle partecipazioni detenute dai soci. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2492 C.C. * * * Nell'interesse del signor ....(C.F. .... ....) / di .... .... (C.F. e P.I. .... ....), residente in ..../ con sede legale in ...., in persona del legale rappresentante pro tempore signor .... ...., rappresentato/a e difeso/a, in forza di delega .... .... dall'avvocato .... .... (C.F. ....), presso il cui Studio in .... .... è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax ....e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata .... -ricorrente * * * CONTRO il signor/ la signora .... .... (C.F.....), residente in ...., via ...., quale liquidatore della società … (C.F. e P.I. ….) con sede legale in … , pec: … -resistente * * * PREMESSO 1. – Le circostanze che hanno determinato lo scioglimento della società e la data in cui è stata iscritta la relativa delibera o la causa di scioglimento presso il registro delle imprese (indicazione in virtù di quale causa è stato deliberato lo scioglimento); 2. – dichiarare di essere socio a tutti gli effetti; 3. – La legittimazione attiva del/i socio/i reclamante/i, 4. – Indicare le poste del bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) o del piano riparto del residuo attivo di liquidazione; * * * Per tutto quanto premesso, il signor .... ..../ .... .... (C.F. e P.I. .... ....), come sopra rappresentato/a e difeso/a, CHIEDE che questo Ill.mo Tribunale voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentire adire le seguenti CONCLUSIONI voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, - accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del bilancio d'esercizio/piano di riparto; - ordinare che il/i liquidatore/i provvedano ad una nuova redazione del bilancio seguendo le indicazioni dell'Ill.mo Tribunale di ....nella persona del Giudice relatore; Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Si depositano i seguenti documenti: .... Luogo, data .... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI CommentoCompetenza Il procedimento di reclamo è necessariamente giurisdizionale e ha natura contenziosa per tale ragione, competente a decidere la causa è esclusivamente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società convenuta. Legittimazione e Presupposti Alla proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, co. 3, c.c. sono legittimati attivamente i soci mentre, secondo la dottrina e la giurisprudenza, non lo sono i creditori sociali (Gabrielli, Commentario al codice civile, artt. 2452-2510, Milano, 2015). In caso di comproprietà della partecipazione sociale, la legittimazione a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione non spetta a ciascun comproprietario, ma al rappresentante comune. In giurisprudenza si è ammessa la legittimazione anche dei componenti del collegio sindacale. Quanto alla legittimazione passiva, è discusso se essa sia da riconoscersi in capo ai liquidatori in proprio ovvero in quanto organi della società, unico ente cui è riferibile il documento impugnato (in quest’ultimo senso Trib. Trani, 21 febbraio 2025, n. 199, Trib. Firenze, ord. 4 febbraio 2025). Laddove nelle more del giudizio di reclamo intervenga la cancellazione della società, la domanda potrebbe essere dichiarata improseguibile, essendo venuto meno il soggetto nei cui confronti dovrebbero prodursi gli effetti della pretesa (Trib. Bari, 20 gennaio 2025, n. 163). La proposizione del reclamo può fondarsi tanto su doglianze di natura formale (es. l’omesso deposito della relazione del collegio sindacale) quanto di natura sostanziale (es. contestazioni delle poste di bilancio). La mancata allegazione al bilancio di liquidazione della nota integrativa può essere considerata causa di invalidità senza necessità per i soci reclamanti di dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio (Trib. Firenze, 2 maggio 2025, n. 1540). Termini per la presentazione del ricorso Il reclamo è soggetto al termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla data d'iscrizione dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese ed è soggetto a sospensione feriale (App. Roma, 24 giugno 2025, n. 3959). |