Istanza di fallimento per trasferimento all’estero in frode ai creditoriInquadramentoLa novella del 2006 ha rinnovato il secondo comma dell'art. 9 l. Fall. ai sensi del quale è irrilevante, ai fini della determinazione della competenza, il trasferimento della sede dell'impresa all'estero che sia occorso entro l'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, individuabile come il momento del deposito del ricorso o della richiesta di fallimento depositata dal pubblico ministero. FormulaTRIBUNALE DI … Sezione fallimentare RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO EX. ART. 6 E 9 L. FALL. * * * Nell'interesse del Sig./Sig.ra ……………………… /della ……………………… s.r.l. /s.p.a. (C.F. e P.I. ………………………………), residente in ……………………… /con sede legale in ……………………, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ……………………………, rappresentato/a e difeso/a, in forza di delega …………………, dall'Avv. …………………………. (C.F. ………………………), presso il cui Studio in …………………………. è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax …………………… e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………… - PARAGRAFOADESTRAricorrente PREMESSO CHE 1.– l'indicazione della sede legale attuale e di quella antecedente il trasferimento (ai fini della determinazione della competenza del giudice italiano); 2.- dimostrare che la variazione della sede legale è puramente fittizia (onere della prova in capo al creditore); 3.- dichiarare che la società non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e indicarne le ragioni; 4. – dichiarare che l'ammontare dei debiti scaduti è superiore a Euro ……,00 (……/00). 5.– dimostrare il perdurante stato d'insolvenza, maturato anteriormente alla data di trasferimento all'estero. * * * CONCLUSIONI Tutto ciò premesso, il Sig./la Sig.ra /la ………… (C.F. e P.I. …………………………), come sopra rappresenta e difesa, CHIEDE All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria: - accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 l.fall.; -. accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1. l.fall.; - accogliere la domanda e dichiarare il fallimento della società; Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00 Si depositano i seguenti documenti: - certificato della C.C.I.A.A. di ……………; - bilancio d'esercizio degli ultimi tre anni/dall'inizio dell'impresa; - titolo di credito; Luogo e data……… Firma Avv. …………………. PROCURA ALLE LITI CommentoCon questa disposizione si vuole evitare che l'imprenditore, attraverso un trasferimento puramente formale e artificioso, possa prescegliere il tribunale che avrà il compito di gestire la procedura fallimentare (forum shopping). Competenza È esclusivamente competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se però si tratta di imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente la sezione specializzata in materia d’imprese. Il centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI) si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante. Si tratta di una semplice presunzione superabile laddove sia dimostrato che il debitore esercita abitualmente la gestione delle proprie attività in un luogo diverso e in modo riconoscibile dai terzi, secondo criteri oggettivi verificabili (Cass. 12 marzo 2025, n. 6620). Presupposti e legittimazione I presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale sono due: il primo di carattere soggettivo e il secondo di carattere oggettivo. Quanto al primo è sufficiente che la società non sia qualificabile come impresa minore secondo i parametri dettati dall’art. 1, comma 1, lett. d), CCII. Quanto al secondo, è necessario che l’impresa versi in uno stato di insolvenza, definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che l’ammontare dei debiti sia superiore a € 30.000,00. Legittimati a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sono: - il debitore; - i creditori; - il pubblico ministero. Termini per la presentazione del ricorso Se l'istanza viene presentata entro un anno dal trasferimento fittizio del centro degli interessi principali della società debitrice all'estero si ha una neutralizzazione per scelta normativa di tale spostamento e la competenza territoriale non ne risente (Cass. 9 aprile 2025, n. 9371). |