Proposta di accordo di ristrutturazioneInquadramentoLa positiva conclusione delle trattative tra imprenditore in crisi e creditori, nella misura prestabilita dalla legge, consente il perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione. Vengono di seguito affrontati i temi inerenti l'accordo, dalla struttura ai possibili contenuti nei suoi elementi essenziali ed ancora ai profili delle adesioni e quelli concernenti il piano. Formula
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS L.FALL.Con la presente scrittura privata, (redatta in .... originali), tra la società .... con sede in .... cap. soc. .... C.F. .... in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F ...., - debitrice- E la società .... con sede in .... cap. soc. .... C.F. .... in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. ...., la società .... con sede in .... cap. soc. .... C.F. .... in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... la società .... con sede in .... cap. soc. .... C.F. .... in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... la società .... con sede in .... cap. soc. .... C.F. .... in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. ...., - creditori- PREMESSO che l'art. 182-bis l.fall. consente alla debitrice di sottoporre al Tribunale di .... un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, onde ottenerne l'omologa; che la debitrice, con assemblea del ...., ha deliberato di autorizzare l'Amministratore Delegato Sig. .... a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti di cui infra ai sensi dell'art. 182- bis l.fall.; che alla data del .... i crediti della debitrice tenuto conto delle legittime cause di prelazione sono pari a: - creditori ipotecariEuro ....; - creditori pignoratizi Euro ....; - creditori privilegiati Euro ....; - creditori chirografari Euro ....; - (Totale Euro ....); che il presente piano di ristrutturazione dei debiti prevede: - pagamento dei creditori ipotecari, che rappresentano il .... % del totale delle passività, nella percentuale del .... %; - pagamento dei creditori pignoratizi, che rappresentano il .... % del totale delle passività, nella percentuale del .... %; - pagamento dei creditori privilegiati, che rappresentano il .... % del totale delle passività, nella percentuale del .... %; - pagamento dei creditori chirografari, che rappresentano il .... % del totale delle passività, nella percentuale del .... %; che i creditori, con la sottoscrizione del presente accordo attestano di aver preso visione di tutta la documentazione sociale inerente e, altresì, la relazione redatta dall'esperto al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (v. All.ti ....); che il presente piano verrà depositato presso il Tribunale di .... entro .... giorni dalla sottoscrizione onde ottenere l'omologa dell'accordo; che i creditori che aderiscono all'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano il .... % dei debiti; tutto ciò premesso e considerato, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. OGGETTO DELL'ACCORDO La debitrice, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto di omologa del presente accordo nel registro delle imprese, si obbliga a corrispondere ai creditori i seguenti importi: Euro .... alla società ...., il cui credito è assistito dall'iscrizione ipotecaria sul bene ....; Euro .... alla società ...., il cui credito è assistito da pegno ....; Euro .... alla società ...., il cui credito è assistito da privilegio ex art. .... c.c.; Euro .... alla società ...., ed Euro .... alla società .... ed Euro .... alla società ...., importi corrispondenti al .... % dei crediti chirografari rispettivamente vantati. 2. AZIONI DEI CREDITORI I creditori, si obbligano a non azionare i propri crediti fino alla data del .... data entro la quale si presume che sarà intervenuta l'omologazione; Decorsa tale data la debitrice, salvo cause di forza maggiore, si impegna a corrispondere gli interessi al .... ed è in facoltà dei creditori di procedere con la risoluzione dell'accordo, riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito ....; 3. TERMINI Entro e non oltre .... giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la debitrice si obbliga a depositare il presente accordo di ristrutturazione dei debiti nella cancelleria della sezione Fallimentare del Tribunale di ...., al fine di ottenerne l'omologa. 4. SPESE Spese ed oneri tutti conseguenti ed inerenti al presente accordo, spese di registrazione comprese, devono intendersi ad esclusivo carico della debitrice, che le assume. 5. MODIFICHE ALL'ACCORDO Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni del presente accordo, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta ed allegato al presente accordo come appendice. Luogo e data .... Si producono i seguenti documenti: 1. .... 2. .... Firma debitrice Firma creditori .... .... .... .... (Firme autentiche) CommentoL'art. 182-bis l.fall. non reca alcuna indicazione riguardo la struttura dell'accordo e deve quindi ritenersi che il legislatore abbia lasciato significativa libertà nella costruzione della struttura degli accordi, ferma la necessità di alcune puntualizzazioni. L'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. può configurarsi tanto come un contratto unitario, con l'imprenditore in stato di crisi da un lato e tutti i creditori che raggiungono la percentuale del 60% dall'altro, quanto, passando per tutte le possibili strutture intermedie, all'estremo opposto, come una pluralità di autonomi negozi bilaterali, ognuno dei quali perfezionati dall'imprenditore con un creditore: anche in questo secondo caso, naturalmente, la somma dei crediti di cui sono titolari i soggetti aderenti deve raggiungere la predetta soglia del 60%. La stipula di tali accordi è riservata all’imprenditore anche non commerciale, con esclusione del solo imprenditore minore che presenti i seguenti requisiti: (i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; (ii) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; (iii) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Il presupposto oggettivo richiesto è lo stato di crisi o di insolvenza come definito dall’art. 2 CCII. L'accordo, strutturato secondo le modalità ritenute più adeguate, può quindi prevedere, ad esempio: l'abbattimento dell'esposizione mediante rinunzie parziali, od anche totali, al capitale e/o anche in riferimento agli interessi; il consolidamento, riscadenzamento in favore del debitore, anche con trasformazione dei debiti da breve a medio/lungo termine; postergazioni; rinunzie a cause di prelazione; l'erogazione di nuova finanza, normalmente collegata a garanzie di carattere patrimoniale o gestionale; il rilascio di nuove garanzie; nell'assunzione del debito da parte di terzi; transazioni; cessioni di beni, ivi compresa l'alienazione dell'azienda o di rami della medesima; ristrutturazioni aziendali; l'affitto di azienda; la conversione di crediti in capitale sociale della società interessata per mezzo di aumenti di capitale dedicati, ovvero l'emissione di obbligazioni o di titoli di debito; la creazione ex novo di società veicolo per la realizzazione di specifici scopi; operazioni di cartolarizzazione dei crediti, etc. In pendenza di trattative per il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione del debito l’imprenditore può richiedere la concessione di misure protettive ex art. 54, comma 3 CCII, laddove sia stata predisposta una relazione asseverativa da parte di un professionista indipendente e siano state avviate trattative con creditori rappresentativi di almeno il sessanta per cento della posizione debitoria complessiva (Trib. Roma, 12 febbraio 2025). In ordine alla natura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si registrano due orientamenti principali: al primo di essi sono riconducibili le diverse posizioni che prospettano una serie di (possibili) limiti in ordine alla utilizzabilità degli accordi, sottolineando la connotazione ora di mero pactum de non potendo, ora di strumento funzionale soltanto al salvataggio/risanamento dell'impresa, od ancora proponendo l'interpretazione della “ristrutturazione dei debiti”, oggetto dell'accordo, in termini restrittivi quanto agli interventi in tale contesto attuabili. Tuttavia, fermo il vincolo di assicurare l'integrale soddisfazione di coloro i quali non vi aderiscano, l'accordo si caratterizza proprio per la perseguibilità di ambedue gli obiettivi e per l'ampia libertà di contenuti e strumenti utilizzabili. L'unico vincolo espressamente imposto dall'art. 57 CCII è che l'accordo sia idoneo ad assicurare “l'integrale” pagamento dei creditori che decidano di rimanere estranei al medesimo, inteso come idoneità dell'accordo a consentire l'integrale soddisfazione dei relativi crediti, ove già scaduti, subito dopo l'omologazione, senza dilazione alcuna nonché mediante corresponsione sia della sorte, sia degli interessi sino a quel momento maturati. Ulteriore documentazione che deve essere presentata dall'imprenditore in crisi unitamente all'istanza di omologazione dell'accordo, è costituita dal piano economico-finanziario e dalla relazione del professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (Trib. Biella, 5 giugno 2025). Se successivamente al deposito e prima dell’omologazione intervengono modifiche accordi di ristrutturazione con alcuni creditori non è necessario il rinnovo dell'attestazione di cui all'art. 57, comma 4, CCII, quando tali modifiche non abbiano natura sostanziale perché riguardanti solo elementi accidentali dei negozi giuridici stipulati con i creditori interessati (App. Ancona, 12 luglio 2024, n. 1097). I creditori, infatti, possono manifestare il loro consenso solo attraverso la condivisione di un piano che espliciti sia gli obiettivi dell'operazione di ristrutturazione sia le modalità per raggiungerli. Premessa, dunque, l'assenza di una disciplina delle modalità di redazione del piano, una volta assunta una determinata condizione di partenza, deve esporre le ragioni per cui si è preferita una certa impostazione, illustrando la strumentazione e gli interventi progettati allo scopo di raggiungere coerentemente alcuni obiettivi. Quanto ai profili finanziari, il piano si dovrebbe occupare, tra l'altro, dell'esposizione dei sacrifici richiesti ai creditori aderenti all'accordo e dei relativi negozi attuativi, e della situazione dei crediti di coloro i quali rimangono invece estranei, con particolare riferimento al modo di reperire le risorse necessarie per il loro integrale pagamento. A quest'ultimo proposito è necessario soffermarsi sui possibili riflessi sul piano derivanti dalla (eventuale) applicazione degli artt. 99 e 101 CCII. L'art. 101 ha ad oggetto in particolare la disciplina della prededucibilità, in caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, della predetta nuova finanza, imponendo, pertanto, un'attenta formulazione del piano anche sotto questo aspetto. Invece, l’art. 99 CCII permette al debitore di chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tale procedura e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. |