Il rapporto tra processo esecutivo e fallimento nell’attribuzione al creditore fondiario
19 Novembre 2018
In tema di rapporto tra processo esecutivo e fallimento, l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la gradazione dei crediti nei confronti del fallito. Il Giudice esecutivo non può prescindere dalle vicende fallimentari, dovendo tenere conto di quanto accertato, non solo in via definitiva ma anche in via provvisoria, in sede fallimentare e della relativa graduazione.
Al fine di determinare la somma da attribuire in via provvisoria al creditore fondiario nell'esecuzione individuale eccezionalmente proseguita, bisogna tener conto degli accertamenti e della graduazione dei crediti concorsuali avvenuti in sede fallimentare, dovendosi escludere, per quanto riguarda la portata del privilegio attribuito dalla legge all'istituto di credito fondiario, che lo stesso possa in alcun caso giustificare che la banca trattenga le somme ricavate dalla vendita dell'immobile ipotecato in misura superiore all'importo che effettivamente gli spetti, secondo l'accertamento degli organi a tanto deputati. |