I limiti della fattibilità del piano nel concordato preventivo
21 Novembre 2018
Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.
Nel concordato preventivo, a seguito dell'introduzione della percentuale minima (del 20% per il solo concordato liquidatorio) e dell'obbligo di assicurare una “utilità specifica ed economicamente valutabile” (per tutti i tipi di concordato), il limite della “assoluta e manifesta inattitudine” non ha più ragion d'essere quantomeno, nel senso che l'esigenza di soddisfare nella misura del 20% dei creditori impone un vaglio più rigoroso delle condizioni di concreta fattibilità del piano. |