Il Consiglio di Stato ancora sul rito super accelerato

Redazione Scientifica
22 Novembre 2018

In quanto norma eccezionale, l'art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. è di stretta interpretazione e non trova applicazione se le ammissioni non siano state pubblicate sul profilo del committente della stazione appaltante...

In quanto norma eccezionale, l'art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. è di stretta interpretazione e non trova applicazione se le ammissioni non siano state pubblicate sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.50 del 2016.

L'approdo interpretativo dell'art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. in combinato disposto con le norme da questo richiamate è perciò che “il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali decorre esclusivamente dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del profilo internet del committente, la quale deve essere collocata nella home page del relativo sito istituzionale e deve contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente o, in alternativa, un collegamento ipertestuale alla sezione che effettivamente li contiene. Solo l'osservanza di questa peculiare forma di pubblicità legale determina una presunzione iuris et de iure di conoscenza del provvedimento e giustifica, pertanto, l'immediato decorso del termine di decadenza per la sua contestazione in giudizio.”.

Il principio è in linea con la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, per un verso -fatta salva da alcuni precedenti la possibilità della rilevanza, in via eccezionale, della piena conoscenza acquisita aliunde (cfr. Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765 e id., V, 1 ottobre 2018, n. 5609)-, ha escluso che la sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni possa fare decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., poiché a questo fine deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, III, 8 febbraio 2018, n. 1765; id., V, 29 ottobre 2018, n. 6139 e 8 giugno 2018, n. 3483, tra le altre); per altro verso, ha riconosciuto che le ragioni di questo orientamento restrittivo vanno ricercate nel carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del “rito superspeciale” sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie delle quali si è detto sopra, oltre che –dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 56 del 2017- quelle ulteriori dettate dal rinnovato art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (così, tra le altre, Cons. Stato, III, 26 gennaio 2018, n. 565 e, di recente, id., V, 22 ottobre 2018, n. 6005 ).

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