Dichiarazione mendace dell’impresa ausiliaria ed automatica esclusione del concorrente

Alessandro Balzano
23 Novembre 2018

In caso di dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti in capo all'ausiliaria quest'ultima non può essere sostituita - come prevede l'art. 80, comma 3 del Codice – ma deve essere disposta l'esclusione della concorrente come stabilisce l'art. 89, comma 1 del Codice.

Il caso L'appellante impugnava la sentenza di primo grado riproponendo le censure contro la mancata esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria la quale aveva presentato una dichiarazione - poi risultata non veritiera – relativa all'assenza di condanna penale in capo all'ex direttore tecnico dell'impresa ausiliaria.

Dalla consultazionedal casellario giudiziale risultava, difatti, a carico dell'aggiudicataria una sentenza di applicazione della pena su richiesta – irrevocabile - per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Secondo l'appellante, per altro verso, non poteva darsi rilievo alla circostanza - avallata anche dal TAR adito - secondo cui tale dichiarazione, “ancorché obiettivamente non veritiera”, si riferisse ad un precedente che non influiva sulla moralità professionale dell'impresa ausiliaria (reato di scarsa rilevanza e sanzionato in epoca risalente rispetto all'indizione della gara).

La soluzione del Consiglio di Stato Il Collegio ha accolto l'appello, non condividendo la tesi della controinteressata secondo cui l'ausiliaria che versi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 può essere sostituita senza che ciò comporti l'automatica esclusione dell'aggiudicataria.

La sentenza ha evidenziato che, nella specie, la condanna, pur non riguardando uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice assume rilievo come “grave illecito professionale” ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice “ trattandosi di un “reato ambientale che può astrattamente mettere in dubbio la integrità od affidabilità dell'operatore, ed inoltre la sua mancata dichiarazione costituiva elemento suscettibile di influenzare l'esclusione, la selezione, ovvero l'aggiudicazione, connotandosi più propriamente in termini di scorrettezza procedimentale”.

La sentenza ha precisato che dagli artt. 80, comma 5, lett. f-bis, e 89, comma 1, del Codice emerge, inequivocabilmente, che la dichiarazione mendace presentata dal concorrente, anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'automatica esclusione dalla gara del concorrente.

In conclusione L'art. 89, comma 3, del Codice secondo cui la stazione appaltante può disporre la sostituzione dell'ausiliaria non può trovare applicazione in caso di dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti ex art. 80, in quanto il primo comma dello stesso art. 89 prevede espressamente l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci provenienti dall'impresa ausiliaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.