Sezioni Unite: in pendenza di fallimento la revocatoria è inammissibile
26 Novembre 2018
L'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, è inammissibile nei confronti del convenuto dichiarato fallito.
Il caso. L'assuntore del concordato del fallimento di una S.r.l. ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello nel giudizio instaurato tra la prima procedura e il fallimento di una società cooperativa a r.l.. La Corte accoglieva l'appello presentato dalla seconda procedura contro la sentenza resa nel giudizio di primo grado, respingendo la prima domanda perché “improponibile”, a differenza di quanto statuiva il primo giudice il quale accoglieva la domanda revocatoria, intentata dal fallimento della S.r.l. nei confronti del fallimento della soc. coop. a r.l. con riferimento ad un atto di alienazione di un'azienda a prezzo vile. Secondo la Corte territoriale, l'azione revocatoria ordinaria intrapresa dal primo fallimento, qualificata come azione azione esecutiva individuale, incorreva nel divieto di cui all'art. 51 l.fall.. La causa veniva rimessa alle Sezioni Unite civili.
La sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha natura costitutiva. La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.
Inammissibilità della revocatoria e principio di cristallizzazione del passivo. Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è infatti insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa. |