Competenza degli ingegneri in ordine alla progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse a singoli fabbricati
22 Novembre 2018
Anche alla luce del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), che è stato emanato al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato, è tuttora attuale la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938).
Pur dovendosi riconoscere che la delimitazione di competenze risultante dalla normativa secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da Cons. St., IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.), il discrimine tra le professioni di ingegnere, da un lato, e di architetto, dall'altro lato, è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. del 2001; pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di “edilizia civile”, interpretabile estensivamente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n. 9), restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza. In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico); per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia. |