Emissione nota di credito a seguito del decreto del tribunale di cui all’art. 102 l.fall.

27 Novembre 2018

A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 102 l.fall. e successiva comunicazione ai creditori, mi pervengono da parte di un creditore una Nota addebito esclusa IVA ed una nota di credito per lo stesso imponibile con IVA per saldo a credito in quanto dichiarato irrecuperabile. Desidero sapere: a) se il comportamento del creditore è stato corretto. Mi aspettavo esclusivamente un solo documento ovvero una nota credito con IVA al 20% emessa ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72; b) Come indicare tali documenti nella dichiarazione IVA 2017; c) Quali sono le conseguenze per il Curatore e la Procedura.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 102 l.fall. e successiva comunicazione ai creditori, mi pervengono da parte di un creditore una Nota addebito esclusa iva ed una nota di credito per lo stesso imponibile con iva per saldo a credito in quanto dichiarato irrecuperabile. Desidero sapere: a) Se il comportamento del creditore è stato corretto. Mi aspettavo esclusivamente un solo documento ovvero una nota credito con IVA al 20% emessa ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72; b) Come indicare tali documenti nella dichiarazione IVA 2017; c) Quali sono le conseguenze per il Curatore e la Procedura.

Il procedimento ex art. 102 l.fall. – Come noto, l'art. 102 l. fall. consente al curatore di chiedere al tribunale (che dispone con decreto motivato) - tramite istanza da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito - di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo nell'ipotesi in cui non via sia attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei creditori in prededuzione e delle spese di procedura.

La ratio di tale disposizione è quella di evitare la prosecuzione della procedura fallimentare nel caso in cui, per insussistenza di un attivo, non potrà essere soddisfatto alcun creditore concorsuale. La norma risponde, pertanto, ad un interesse generale, il quale prescinde dalle posizioni di singoli creditori ed impedisce la prosecuzione di un procedimento liquidatorio che non potrà avere utilità alcuna (in questo senso App. Torino 16 aprile 2014).

A seguito del decreto del tribunale, il curatore potrà iniziare le operazioni che porteranno alla chiusura della procedura; più precisamente: deposito del rendiconto ex art. 116 l. fall.; eventuale richiesta di liquidazione del compenso (a carico dell'erario, in assenza di fondi disponibili); infine, deposito istanza di chiusura. Non sarà, al contrario, necessario il deposito del piano di riparto finale, in mancanza di somme da ripartire ai creditori.

Emissione nota di variazione nel fallimento - In relazione alla emissione di note di credito volte a consentire al cedente del bene o al prestatore del servizio di recuperare, attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione in conseguenza dell'insolvenza del debitore, l'imposta sul valore aggiunto versata anticipatamente all'Erario, giova tenere presente che, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, il creditore totalmente o parzialmente insoddisfatto dovrà attendere la chiusura della procedura per la emissione della nota di credito. In altri termini, la nota di variazione potrà essere emessa soltanto quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al riguardo, la Circolare Ministero delle Finanze 17 aprile 2000, n. 77, ha individuato tale momento nella scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, come in presenza di decreto del tribunale ex art. 102 l. fall., alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento medesimo.

Conclusioni – In definitiva, nella fattispecie prospettata il creditore, a seguito della comunicazione da parte del curatore del predetto decreto ai sensi del terzo comma dell'art. 102, non avrebbe potuto emettere la nota di variazione volta al recupero dell'iva (peraltro il procedimento corretto è rappresentato dall'emissione della nota di credito, in luogo dell'emissione di una nota di addebito e contestuale nota di accredito); ma avrebbe dovuto aspettare la chiusura della procedura, rectius la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura come precisato dalla citata circolare ministeriale. L'anzidetto documento non dovrà quindi essere registrato e, conseguentemente, indicato nella dichiarazione iva dal curatore che, a parere di chi scrive, dovrebbe comunicare al creditore il procedimento sopra descritto per la corretta emissione della nota di variazione.

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