Concordato e prededuzione del credito del professionista

La Redazione
29 Novembre 2018

La prededuzione del credito del professionista che ha prestato assistenza in vista della proposizione di una domanda di concordato discende direttamente dall'art. 111, comma 2, l.fall., il credito ha de plano carattere di “strumentalità” rispetto al concordato ed è quindi dotato automaticamente del requisito della funzionalità.

La prededuzione del credito del professionista che ha prestato assistenza in vista della proposizione di una domanda di concordato discende direttamente dall'art. 111, comma 2, l.fall., il credito ha de plano carattere di “strumentalità” rispetto al concordato ed è quindi dotato automaticamente del requisito della funzionalità. La norma detta un principio generale volto a favorire l'accesso a forme di soluzione concordata della crisi ed introduce allo scopo una eccezione alla par condicio, estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti “in funzione” di precedenti procedure concorsuali, prescindendo da ogni indagine sul momento di insorgenza e senza prescrivere requisiti ulteriori.

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