Che rapporto c’è tra interdittive antimafia e decisioni del giudice penale?

04 Dicembre 2018

In tema di informative prefettizie antimafia, l'Amministrazione, all'esito di un'istruttoria volta a verificare la sussistenza o meno del pericolo di ingerenze malavitose nelle attività economiche, ben può discostarsi dalle valutazioni espresse dal giudice penale ma deve adeguatamente motivare il provvedimento interdittivo, pena la sua illegittimità.

Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione di un'interdittiva prefettizia antimafia adottata dalla Prefettura di Pavia a carico del ricorrente come conseguenza di un ravvisato pericolo di infiltrazioni malavitose all'interno delle attività imprenditoriali da quest'ultimo svolte. In particolare, a fondamento dell'interdittiva, si adducevano alcuni precedenti penali del ricorrente e una misura di prevenzione disposta a suo carico.

L'interdittiva era stata disposta nonostante, successivamente alla condanna, era stato avviato un procedimento volto alla riabilitazione del reo culminato con un provvedimento a questi favorevole che ne disponeva la riabilitazione in quanto era emersa la sua volontà di non commettere più reati nonché di mutare condotta di vita per reinserirsi in modo retto nella società.

Per risolvere la controversia oggetto del giudizio, il TAR, rievocando il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'adozione di un'informativa antimafia non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa bensì la sola sussistenza di elementi sintomatici, afferma che l'Amministrazione, nell'elaborazione di un giudizio prognostico sul pericolo di condizionamento malavitoso, gode di ampia discrezionalità dovendo analizzare e scrutinare, in un'ottica unitaria e non atomistica, tutti gli elementi probatori emersi.

Partendo da tali premesse, il Collegio, sul crinale della giurisprudenza più recente, afferma che tanto i provvedimenti di assoluzione in sede penale quanto quelli di riabilitazione non possono ritenersi idonei ad escludere in via automatica la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa, ben potendo pertanto l'Amministrazione giungere a conclusioni divergenti rispetto a quelle operate in sede di giudizio penale.

Tuttavia, se l'Amministrazione intende discostarsi dalle risultanze cui è giunto il giudice penale, incombe su di essa un aggravato onere motivazionale al fine di dare conto delle ragioni a sostegno dell'adozione della misura interdittiva disposta e, quindi, dell'attualità del pericolo.

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