Gli effetti della dichiarazione di fallimento nei confronti dei terzi
10 Dicembre 2018
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, l. fall., nei confronti dei terzi, la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbono considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 l.fall. ai pagamenti eseguiti dal fallito a loro favore. |