Procedure concorsuali: i chiarimenti del MinLav sull'applicazione degli esoneri previsti dal Decreto Genova
12 Dicembre 2018
Con la circolare n. 19 diramata nella giornata di ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alle modalità attuative delle previsioni dettate dal Decreto Genova (D.L. n. 109/ 2018) in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento per gli anni 2019 e 2020.
Come noto infatti (vedi news del 2 ottobre 2018) con l'art. 43-bis D.L. n. 109/2018 è stata prevista la possibilità -per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 - di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.
Con il provvedimento, il Ministero si è prevalentemente soffermato sui seguenti punti:
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