Decreto legge semplificazioni e gravi illeciti professionali
15 Dicembre 2018
Nella versione iniziale del decreto legge in materia di semplificazione e sostegno, il Governo aveva deciso di modificare la delicata disciplina dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (per allinearla a quella contenuta nella direttiva comunitaria 2014/24/UE, art. 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate, a titolo esemplificativo, nella citata lett. c), nonché di sopprimere la successiva lett. f-bis del medesimo co. 5, il quale prevede l'esclusione dell'“operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. A tal fine si era eliminata quest'ultima lettera (f-bis) dal contenuto dell'art. 80, co. 5, prevedendo l'esclusione dalla procedura di gara nel caso in cui: “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
Inoltre, dalla stessa versione iniziale del decreto risultava la volontà del Governo di intervenire sul connesso profilo della rilevanza temporale della causa di esclusione (art. 80, co. 10, d.lgs. n. 50/2016) giacché, sotto tale aspetto, il decreto aveva distinto le fattispecie in cui fosse intervenuta una sentenza penale di condanna (precisando che “Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale) dalle altre ipotesi di cui al co. 5, per le quali si era chiarito che “il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione”, aggiungendo poi che “Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”.
Successivamente, con comunicato stampa n. 32 del 13 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri aveva comunicato l'approvazione del decreto legge in questione, rilevando come lo stesso avesse l'obiettivo di fronteggiare con misure d'emergenza l'attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l'altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Nello stesso comunicato si era altresì palesata l'esigenza di “prevedere disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell'esecuzione di precedenti contratti”.
Infine, nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto legge n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” il quale all'art. 5, co. 1, si è limitato a sostituire l'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 con le suddette lettere “c” “c-bis” e “c-ter” riportate nella versione iniziale del decreto, senza però confermare la precedente volontà di sopprimere la lettera “f-bis” e di intervenire sui profili temporali della causa di esclusione previsti dall'art. 80, co. 10, d.lgs. n. 50/2016. Al comma 2 del medesimo art. 5 si è poi precisato che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
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