Principio di rotazione e massima concorrenza

14 Dicembre 2018

Il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara. Si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo.

La vicenda. A un'indagine di mercato per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande, presentavano manifestazione d'interesse solamente due operatori economici, tra cui il gestore uscente. La stazione appaltante, dunque, procedeva ad invitare entrambi gli operatori interessati. All'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione veniva disposta in favore del gestore uscente, in quanto miglior offerente. L'operatore economico secondo classificato impugnava l'aggiudicazione lamentando la violazione del principio di rotazione.

I limiti del principio di rotazione. La sentenza afferma che il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara. Si tratta, invero, di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo. In particolare, il Collegio evidenzia la circostanza che all'avviso esplorativo hanno fornito riscontro solamente due operatori, pertanto la decisione di non invitare il gestore uscente avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato. In conclusione, la stazione appaltante ha legittimamente deciso di invitare il gestore uscente a presentare offerta, al fine di far prevalere l'esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione.

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