Il Consiglio di Stato sul principio di equivalenza

Redazione Scientifica
13 Dicembre 2018

L'art. 68 del d.lgs. 50/2016 (e, prima ancora, l'omologa disposizione del d.lgs. 163/2006), in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, è finalizzato a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non...

L'art. 68 del d.lgs. 50/2016 (e, prima ancora, l'omologa disposizione del d.lgs. 163/2006), in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, è finalizzato a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto (cfr. Cons. Stato, III, n. 1316/2017).

Il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l'onere di dimostrare l'equivalenza, appunto, tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la commissione di gara. Ma, una volta che quest'ultima vi abbia proceduto direttamente, le sue determinazioni possono essere inficiate soltanto qualora se ne dimostri l'erroneità.

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