Verifica di congruità dell’offerta anomala e contestazione delle valutazioni della commisione di gara
19 Dicembre 2018
Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione. La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (Cons. Stato A.P. n. 36/2012 ; Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1 ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710); Ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta è rappresentato dall'accertamento della serietà dell'offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità; Ai fini dell'esclusione dalla gara, è necessaria la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato A.P., 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148) sicchè eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi irrilevanti: ciò che conta è l'attendibilità dell'offerta e la sua idoneità a fondare un serio affidamento per la corretta esecuzione dell'appalto (Cons. St., Sezione V, 29 gennaio 2018, n. 589). La Commissione di gara dispone di ampia discrezionalità circa le modalità prescelte per il compimento del sub-procedimento di anomalia (in tal senso cfr. Cons. St., Sezione V, 21 dicembre 2017, n. 6003) e le sue valutazioni sono solo limitatamente sindacabili da parte del giudice. Chi deduce il vizio deve fornire elementi dai quali desumere l'irragionevolezza, l'illogicità delle valutazioni, il difetto di istruttoria, il mancato approfondimento dei dati forniti dall'aggiudicataria, non potendosi limitare a reiterare la propria personale ricostruzione dei dati al fine di dimostrare l'inattendibilità dell'offerta, non tenendo conto che le valutazioni ed i criteri utilizzati per operare la verifica rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante e che la scelta di valutare i dati reali forniti in sede di giustificazioni non può certamente ritenersi irragionevole.
Non è meritevole di accoglimento la contestazione sulla verifica di anomalia con cui, piuttosto che concentrare la propria attenzione sull'istruttoria svolta dalla Commissione in merito alle giustificazioni rese dagli operatori verificati, ne venga rifiutato a priori il giudizio, procedendo ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella concretamente effettuata in tal modo sostituendosi radicalmente all'organo di valutazione ed immaginando un procedimento di verifica nuovo e diverso da quello effettivamente compiuto siccome autonomamente costruito su basi totalmente diverse. Ne discende la manifesta distonia del costrutto giuridico con il quadro regolatorio di riferimento, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione. La descritta modalità di contestazione del potere amministrativo è, si ribadisce, inammissibile, poiché il giudice può sindacare le valutazioni di anomalia compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità, può anche verificare (secondo l'insegnamento della citata Plenaria) la conclamata, macroscopica anomalia della offerta quale emergente ipso facto dagli atti, ma non può esercitare, al posto della Amministrazione, una valutazione disancorata da quella effettuata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017 n. 5387; id., 27 luglio 2017 n. 3702; id., 10 aprile 2017 n. 1676; id., 27 marzo 2017 n. 1370; Consiglio di Stato, sez. V, 05/03/2018, n. 1350)” (Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non sono a priori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell'aggiudicazione – l'offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzie di una seria esecuzione del contratto (ex multis, Cons. St., IV, 22 marzo 2013, n. 1633; IV, 23 luglio 2012, n. 4206; V, 20 febbraio 2012, n. 875; Cons. St., Sezione V, 10 ottobre 2017, n. 4680). |