Sistema di controlli e vigilanza sulle procedure ad evidenza pubblica

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2018

In linea generale, sussiste un potere dell'ANAC di disporre l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili”, dato che, dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50 del 2016...

In linea generale, sussiste un potere dell'ANAC di disporre l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili”, dato che, dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull'utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”. Tale potere è esercitato - ed esercitabile - senza soluzione di continuità, anche dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd), del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all'Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le Stazioni Appaltanti. L'annotazione, quindi, è atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica.

L'annotazione nel Casellario informatico costituisce un atto dovuto, privo di valenza sanzionatoria o effetto automatico interdittivo. L'annotazione nel Casellario informatico costituisce un “atto dovuto”, con funzione di pubblicità notizia, senza alcuna valenza sanzionatoria o effetto automatico interdittivo.

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