Presentazione di un concordato liquidatorio con debiti fiscali in contenzioso

Enrico Stasi
15 Gennaio 2019

Nel caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo con previsione di pagamento dei debiti in contenzioso con definizione agevolata delle liti pendenti (finanziaria 2019), bisogna presentare unitamente al piano e alla proposta di concordato anche una transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall.?

Nel caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo con previsione di pagamento dei debiti in contenzioso con definizione agevolata delle liti pendenti (finanziaria 2019), bisogna presentare unitamente al piano e alla proposta di concordato anche una transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall.?

Riferimenti normativi - L'art. 6, comma 2-ter, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, consente la definizione agevolata delle liti in materia tributaria pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi del giudizio, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Ai sensi del comma 6 della medesima disposizione di legge, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del medesimo art. 6 siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'art. 3 del decreto n. 119/2018.

Come è noto, l'art. 1, comma 81, della l. 11 dicembre 2016, n. 232, ha interamente riscritto l'art. 182-ter l. fall., trasformando il vecchio istituto della transazione fiscale in un subprocedimento a carattere obbligatorio che l'imprenditore, individuale o collettivo, che intenda proporre ai suoi creditori un concordato preventivo, liquidatorio o in continuità, il quale preveda il pagamento parziale o anche dilazionato delle pretese erariali (Iva e ritenute fiscali incluse) e/o di quelle contributive, deve necessariamente attivare al fine di consentire al Fisco e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie l'espressione di un voto informato sulla proposta del debitore. A tal fine è espressamente richiesto che l'attestazione del professionista specifichi la convenienza del concordato rispetto alla soddisfazione ricavabile nell'alternativa fallimentare, il cui parere non è, tuttavia, mai vincolante per l'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. n. 16/E del 2018).

Risposta al quesito - Tanto premesso, a me pare che, nel caso ipotizzato dal quesito, siccome la possibilità di pagamento della percentuale del 5% del valore della controversia pendente innanzi ai giudici di legittimità non è conseguenza dell'incapienza del bene o del patrimonio del debitore su cui insiste la garanzia, e cioè di una regola negoziata, ma è prevista da una disposizione di legge che così quantifica in via definitiva l'ammontare del credito concorsuale correlato alla pretesa tributaria azionata ante-procedura (che si suppone assistita da prelazione), la proposta di cui all'art. 182-ter non debba essere presentata, non essendo prevista alcuna falcidia e/o dilazione del credito erariale. Naturalmente il piano dovrà prevedere tale modalità di definizione della vertenza giudiziaria; ma poiché -come abbiamo visto- la definizione si perfeziona con la presentazione dell'istanza e con il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata, per l'una e l'altra cosa (o soltanto per il pagamento, se l'istanza di definizione viene presentata prima della domanda di concordato) sarà necessaria l'autorizzazione ai sensi ai sensi dell'art. 161, comma 7, qualora ci si trovi nella fase prenotativa del concordato, ovvero ai sensi dell'art. 167 l.fall. (in argomento, si veda, Stanghellini, Il concordato con continuità aziendale, in Fall., 2013, 1244), laddove il debitore sia già stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. Il che potrebbe, però, impingere negativamente sulla fattibilità giuridica del concordato (sulla quale deve parimenti esprimersi l'attestatore, verificando, inter alia, anche la sussistenza dei requisiti di legge per la definizione agevolata del contenzioso), giacché l'attuazione di una previsione del piano sarebbe rimessa ad una valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria (cfr., sul punto, Trib. Milano, 12 giugno 2014, in Il caso).

Diverso è, invece, il caso in cui il debitore presenti l'istanza di definizione agevolata con rateizzazione dell'importo dovuto e versamento della prima rata anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo. Poiché, in forza del richiamo dell'art. 169 all'art. 55 l.fall., anche nel concordato i debiti si considerano scaduti alla data della domanda di ammissione, sarei incline a ritenere che, in questa ipotesi, la proposta di “transazione fiscale” debba essere presentata, prevedendo nel piano la stessa tempistica di adempimento stabilita dalla legge, che l'Agenzia delle entrate non potrebbe - a mio avviso - legittimamente rifiutare a norma del comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (in argomento, v. Circ. n. 22/E del 2017). Sarei anche incline a ritenere possibile la compensazione ex art. 56 l.fall., che il comma 6 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 non esclude espressamente. Per il fatto che siano dovuti anche gli interessi legali, il credito di cui trattasi dovrebbe essere inserito in un'apposita classe con esclusione del diritto di voto perché destinato all'integrale soddisfacimento. Va tuttavia tenuto presente che, qualora il termine per il versamento della rata successiva alla prima dovesse scadere anteriormente all'omologazione del concordato, anche in questo caso il versamento dell'importo dovuto dovrebbe essere autorizzato ai sensi dei sopra menzionati artt. 161, comma 7, e 167 l.fall., con le conseguenze dianzi indicate sullo scrutinio della fattibilità giuridica della proposta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la soluzione più tranquillizzante parrebbe essere – ad avviso di chi scrive - quella di presentare la domanda di definizione agevolata della lite pendente e di versare l'intera somma dovuta prima del deposito della domanda di concordato.

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