L’istituto dell’accesso civico generalizzato non è applicabile agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti
15 Gennaio 2019
L'accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla l. n. 241 del 1990. In tale ambito non trova, perciò, applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013.
Esclusione dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso generalizzato della documentazione relativa alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici: ratio. La scelta del legislatore di sottrarre all'applicazione dell'accesso generalizzato la documentazione relativa alle procedure di affidamento e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici è giustificata dalla considerazione che si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall'altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando tali interessi, dopo l'aggiudicazione, vanno a porsi su di un piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi - rispetto a quelli della Stazione committente. |