Conformità dell’offerta alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis
16 Gennaio 2019
Costituisce principio consolidato quello per cui l'offerta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un aliud pro alio, che giustifica l'esclusione dalla selezione con la conseguenza che, ai fini dell'esclusione, non è necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale (Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565, id., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; id., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877). E' altrettanto pacifico che le prescrizioni dei bandi hanno carattere inderogabile e vincolano anche l'Amministrazione che, pertanto, non può disattendere tali disposizioni e, anche nel caso in cui esse siano illegittime, imponendo un onere sproporzionato o irragionevole, non può disapplicarle (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1 marzo 2017, n. 963; Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3150; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2011, n. 2476). Nondimeno, l'art. 68, co. 7, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce il principio di cd. “equivalenza” delle specifiche tecniche che costituisce un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto (T.A.R. Toscana, sez. III, 30 ottobre 2018, n. 1424). |