Liquidazione del patrimonio anche per il sovraindebitato privo di beni

La Redazione
17 Gennaio 2019

È ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato anche in assenza di beni mobili registrati o immobili liquidabili ed in presenza solo di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura.

È ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato ex art. 14-ter L. n. 3/2012 anche in assenza di beni mobili registrati o immobili liquidabili ed in presenza solo di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura.

L'istituto della liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

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