Le Sezioni Unite sulla giurisdizione del G.O. su una procedura di gara indetta dal concessionario trasporto locale per la locazione di spazi ad uso bar

Tommaso Rossi
17 Gennaio 2019

Spetta al Giudice Ordinario la controversia sulla legittimità del provvedimento che conclude la procedura di gara volta all'individuazione dei contraenti per lo svolgimento dell'attività di bar-ristorazione, da stipularsi da parte del concessionario del trasporto pubblico locale con riguardo agli immobili commerciali ad esso concessi da parte del Comune e posti all'interno delle stazioni della metropolitana. Ciò in quanto il rapporto tra concedente e concessionario, peraltro società “in house”, non ha alcuna rilevanza nei confronti del terzo contraente, il quale resta del tutto estraneo ad esso instaurando con il concessionario un rapporto di diritto privato.

Il caso. La vicenda trae origine da i ricorsi proposti da una Società contraente contro gli esiti della procedura di gara bandita da ATM (l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.) per la locazione di spazi commerciali all'interno delle stazioni metropolitana ad uso ristorazione-bar. I ricorsi venivano accolti dal TAR Lombardia, che riconosceva la propria giurisdizione.

Il Consiglio di Stato ribaltava le decisioni di primo grado, ritenendo che dovesse essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto l'attività oggetto del rapporto controverso, rispetto alle operazioni di trasporto pubblico affidate in concessione dal Comune alla concessionaria ATM, era da considerarsi non necessaria ma solo eventuale.

La ricorrente Società chiedeva la cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato, sottolineando in vari motivi come la concessionaria ATM, anche per la sua natura di società “in-house”, dovesse essere annoverata come organismo di diritto pubblico e il contratto oggetto della controversia dovesse essere qualificabile come vera e propria concessione tra la P.A. e concessionario, con conseguenza che le controversie relative all'affidamento del contratto spetterebbero alla giurisdizione del G.A.

Veniva posta alle Sezioni Unite la questione dell'individuazione della giurisdizione relativa alla controversa riguardante esiti della procedura di gara volta ad individuare i contraenti per i contratti di locazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale milanese (ATM), con riguardo agli immobili commerciali concessi allo stesso da parte del Comune di Milano, e posti all'interno della Metropolitana ambrosiana.

La giurisdizione sulla controversia inerente la gara indetta dalla concessionaria del trasporto pubblico per la locazione di spazi ad uso bar rientra nella giurisdizione del G.O.

Secondo la Suprema Corte è infatti irrilevante la natura di ATM, ovvero se la stessa sia un'impresa pubblica o un organismo pubblico, poiché in ogni caso la natura pubblica del soggetto non farebbe derivare l'applicabilità in toto della disciplina pubblicistica all'attività da questo svolta.

Nel caso de quo, il contratto stipulato da ATM non aveva ad oggetto un servizio connesso e strumentale con quello di trasporto pubblico oggetto della concessione, e costituiva viceversa un contratto di locazione all'interno di una vicenda del tutto privatistica, di natura commerciale, estranea all'ambito pubblicistico oggetto della concessione, che di esso costituiva mero presupposto.

In conclusione, nel fissare il principio di diritto sopra spiegato, la Suprema Corte a Sezioni Unite rimarcava la giurisdizione del Giudice ordinario, ponendosi sul solco dell'indirizzo maggioritario delle Sezioni Unite Civili (tra le altre, Cass. Civ., SS.UU.,n.4884/2017; n. 7363/2016; n. 8623/2015; n. 9233/2002).

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