Irrilevanza della presenza del delegato alla seduta di gara ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle ammissioni

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2019

La sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non vale a far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., poiché, a questo fine, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del...

La sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non vale a far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., poiché, a questo fine, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2018, n.6574). Solo in tale momento, infatti, si perfeziona il segmento procedimentale delle ammissioni la cui anticipata ed autonoma impugnabilità rispetto alla successiva fase della aggiudicazione postula la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi partecipanti possono esperire, la quale può essere perseguita solo a partire dall'individuazione di un dies a quo per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti.

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