In G.U. il decreto sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici».A decorrere dal 18 aprile 2019 le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche negli appalti pubblici.

Il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019.

Il decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2019 e prevede:

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, c.c.p, ed alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, l. 31 dicembre 2009, n. 196.

Mentre, «non si applica alle fatture elettroniche

emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del d. lgs. 15 novembre 2011, n. 208, se l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza».

Art. 3

Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche

«A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. n. 266 del 17 ottobre 2017, (…) nonchè alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208».

Inoltre «le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS)».

«Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui

al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate».

«Per la ricezione delle fatture elettroniche, ai soggetti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 213, della l. 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 4

Decorrenza per le amministrazioni sub-centrali

«Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020».

Art. 5

Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elòettronica

Per l'attuazione degli obblighi previsti all'art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative;

b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;

d) raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

«Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE».

Per il testo completo del decreto si rinvia all'allegato.

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