Viola la concorrenza il bando che consenta l'attività di manutenzione delle apparecchiature elettromedicinali solo ai tecnici certificati dai produttori
18 Gennaio 2019
Il caso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art 63, d.lgs. n. 50/2016, invitava la società ricorrente a partecipare alla procedura negoziata, indetta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali nella disponibilità della medesima amministrazione.
La ricorrente impugnava la previsione del Capitolato speciale di gara nella parte in cui imponeva in modo espresso alle partecipanti di affidare le suddette attività di manutenzione esclusivamente “a tecnici qualificati con almeno 5 anni di esperienza… la cui capacità tecnica deve essere certificata dall'azienda produttrice delle apparecchiature con formazione certificata per lo stesso modello di apparecchiature” o alle stesse società produttrici.
La soluzione offerta dal TAR. Il Collegio, valutata preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, sussistendo la legittimazione ad agire della ricorrente ad impugnare “in via diretta una clausola del bando (…) immediatamente escludente”, afferma che “la disposizione che impone alle imprese partecipanti alla gara per un appalto di fornitura di apparecchiature elettromedicinali di affidare le attività di manutenzione esclusivamente alle case produttrici degli apparecchi o a tecnici che abbiano requisiti di esperienza dalle stesse certificati appare contraria alla logica e al principio di libertà della concorrenza”.
La suddetta previsione del Capitolato, infatti, non consente evidentemente agli operatori economici di formulare un'offerta tecnica congrua e “scevra da vincoli che la riconducano a un ingiustificato onere di coinvolgere nell'esecuzione dell'appalto soggetti estranei all'impresa offerente”, soprattutto nelle ipotesi in cui – come quella di specie – la società partecipante garantisca un elevato livello di qualificazione professionale del personale impiegato, sia in relazione ai titoli che all'esperienza maturata nel settore.
In conclusione, il TAR, stante l'evidente violazione del principio di libera concorrenza declinato nella libertà di formulazione dell'offerta tecnica, accoglieva il ricorso promosso contro la lettera d'invito-disciplinare contenente una clausola che con assoluta certezza preclude agli operatori economici un'utile partecipazione alla gara. |