Sulla natura del servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei mezzi comunali
25 Gennaio 2019
Il criterio del massimo ribasso può essere seguito in riferimento ad un servizio caratterizzato da “elevata ripetitività” o qualificabile come “servizio con caratteristiche standardizzate il cui costo è assorbito per la quasi totalità dalle retribuzioni del personale”; invero il rapporto, nell'ambito dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, tra il comma 3 (che disciplina i casi di esclusivo utilizzo del generale criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del residuale criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei servizi ripetitivi e non aventi natura tecnica), è di specie a genere. Pertanto, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 (servizi ad alta intensità di manodopera) sussiste un obbligo speciale di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione.
Pertanto, allorché l'oggetto della gara sia costituito, come nella specie, dal servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei mezzi comunali, non risulta censurabile l'adozione del criterio del prezzo più basso, non ravvisandosi alcuna violazione a riguardo delle disposizioni di cui all'art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 non solo perché le prestazioni oggetto di appalto hanno natura standardizzata e ripetitiva, essendo connotate dalla routinarietà degli interventi (non aventi contenuto tecnologico né alcun carattere innovativo o latu sensu creativo) e dalla determinazione in dettaglio in sede di capitolato tecnico avendo la Stazione appaltante provveduto ad una totale predefinizione nella lex specialis delle condizioni che le imprese concorrenti possono proporre (ovvero il prezzo dei ricambi, aventi caratteristiche fisse e stabilite dai tariffari di mercato, e il costo orario della manodopera), senza riconoscere significativi margini qualitativi del sevizio appaltato, ma anche perché non ricorre nel caso l'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera tale da imporre l'obbligatorio ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
|