Grave illecito professionale, onere dichiarativo ed irrilevanza del self cleaning

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2019

Per comune e consolidato, intendimento, l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 deve...

Per comune e consolidato, intendimento, l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 deve riguardarsi quale meramente esemplificativa, nel senso che, pur agevolando gli obblighi dimostrativi facenti carico alla stazione appaltante, qualora ritenga di addivenire all'esclusione dell'operatore economico per le fattispecie tipizzate, non ne limita, tuttavia, la riconosciuta discrezionalità nella valutazione di altre situazioni, che evidenzino la contrarietà ad un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo, ritenute tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente (cfr, da ultimo, Cons. Stato, III, 27 dicembre 2018, n. 7231 e Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 5136);

Di conseguenza, la citata disposizione non contempla un numero chiuso di “gravi illeciti professionali”, ma ricomprende, sostanzialmente, quali fattispecie meramente esemplificative di tale categoria “aperta”, alcune situazioni già previste dal legislatore comunitario quali specifiche cause di esclusione e ascrivibili, con ogni evidenza, alla generica voce generale di cui all'art. 57, comma 4, lett. c) della Direttiva 24/2014/UE;

La nozione di “grave illecito professionale” ex art. 80, comma 5, lett. c) cit. - ferma la necessaria valutazione discrezionale della p.A. - ricomprende ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr. Cons. Stato, III, n. 4192/17 e Id. n. 7231/2018);

Pur palesandosi diverso l'obbligo di dichiarare sentenze penali di condanna rientranti tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 rispetto a quelle rilevanti ai sensi del successivo comma 5, lett. c) (posto che, nel primo caso l'esclusione è atto vincolato in quanto discendente direttamente dalla legge, laddove nella seconda ipotesi la valutazione è rimessa alla stazione appaltante) resta, in ogni caso, fermo che, nella prospettiva della norma, l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di tal che deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6529/2018 cit.);

Deve essere escluso il concorrenteche ha sottaciuto la sussistenza di una condanna penale a carico del proprio rappresentante legale relativa alla fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture” (ex art. 2, d.lgs. n. 74/'00), che, pur non rientrando tra “quelle contemplate espressamente come idonee a destituire senz'altro il concorrente di uno degli essenziali requisiti” […] va qualificato ex se di particolare gravità, specie in funzione della prospettiva del rapporto contrattuale per il quale la procedura selettiva era stata bandita dalla stazione appaltante” (cfr., in fattispecie contermine, Cons. Stato, sez. VI, n. 4710/16);

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