Dichiarazione di avvalersi del subappalto
21 Gennaio 2019
Non è regolare l'aggiudicazione di una gara ad un'impresa che non indica espressamente nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto pur indiando poi nell'offerta tecnica il subappalto di alcune prestazioni.
È indubbio che la dichiarazione di subappalto possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene nelle ipotesi in cui il concorrente sia in possesso delle qualificazioni previste per l'esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell'appalto; è altrettanto indubbio che l'eventuale incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti l'identità e la qualificazione dei subappaltatori preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina l'esclusione dell'offerta che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest'ultimo rispetto alle prestazioni interessate dal subappalto.
Il punto critico è rappresentato dal fatto che l'impresa ha espresso l'offerta individualmente (non dichiarando di volersi avvalere del subappalto), introducendo però in gara soggetti terzi, senza consentirne neppure la verifica dei requisiti di ordine generale e speciali.
Il corollario, a termini della documentazione di gara e dei contenuti cristallizzati nell'offerta è una parte non irrilevante delle prestazioni contrattuali viene destinata a rimanere ineseguita, in quanto, al di là del fatto che l'impresa stessa possa essere o meno in possesso dei requisiti necessari per eseguire in proprio l'attività di formazione, tale attività non potrà essere eseguita né dallo stesso aggiudicatario, che ha espressamente affermato di assegnarla ad altri soggetti, né tanto meno da questi ultimi che non hanno in alcun modo partecipato alla gara e che non sono stati contemplati, nei modi e nei tempi dovuti, quali soggetti deputati ad eseguirla.
Non vi è dunque un problema di indicazione inadeguata del subappaltatore, ma di mancata espressione della volontà di ricorrere al subappalto, in contrasto con l'affidamento di talune prestazioni, peraltro qualificanti il contratto, a soggetti identificati, ma che sono rimasti estranei alla gara. Viene in rilievo una situazione ben più complessa sotto il profilo giuridico, che attiene alla portata dell'impegno negoziale assunto con la stazione appaltante, (impegno) il quale, per essere considerato efficace, comporterebbe, concettualmente, una non consentita modifica dell'offerta tecnica. Modifica non suscettibile neppure di sanatoria all'esito del soccorso istruttorio, proprio in quanto concernente l'offerta (tecnica). |