La liquidazione del patrimonio di un trust

La Redazione
31 Gennaio 2019

In tema di ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 L. n. 3/2012 proposta da un trust, la funzione illecita di quest'ultimo si realizza quando sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali...

In tema di ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 L. n. 3/2012 proposta da un trust, la funzione illecita di quest'ultimo si realizza quando sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo del disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di liquidazione. Il giudizio sulla liceità della causa concreta del trust deve essere svolto ex ante, a nulla rilevando che la società disponente non sia allo stato attuale assoggettabile a procedura concorsuale per lo spirare del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

L'illiceità della causa del negozio di trust sussiste anche qualora lo strumento segregativo del patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del trust.

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