Consiglio di Stato sul procedimento di anomalia dell’offerta
29 Gennaio 2019
L'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 delinea un procedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta che, oltre a risultare semplificato rispetto a quello già previsto dal comma 5 dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, si profila come unitario sia per la ipotesi di obbligatorietà della verifica stessa discendente dai criteri matematici indicati comma 3 della medesima disposizione, sia nella ipotesi di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, che facoltizza la valutazione di congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi non normativamente tipizzati.
In ordine al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 lascia aperta l'opzione - ulteriore rispetto a quelle, previste, della insufficienza delle giustificazioni fornite e dell'accertamento dell'anomalia dell'offerta, conducenti per legge all'esclusione dell'offerta sospetta di anomalia - che la commissione di gara, ritenendo non integrate le due predette fattispecie, possa ritenere necessaria la produzione di altri elementi formulando, di conseguenza, nuove richieste istruttorie.
Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.
Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, i quali - pur assumendo un rilievo ai fini del giudizio di anomalia - non hanno a tal fine un carattere dirimente e non rappresentano parametri inderogabili (ex multis, Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867). Occorre invece che sussistano discordanze “considerevoli” e ingiustificate rispetto a tali valori (di recente, Cons. Stato, V, 12 settembre 2018, n. 5332; 18 dicembre 2017, n. 5939; III, 29 agosto 2018, n. 5084).
La verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945). |