Differenza tra impugnazione della propria esclusione e impugnazione dell’altrui ammissione
01 Febbraio 2019
Nel rito ultraveloce degli appalti è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti previsto dall'art. 120 co. 2 bis, c.p.a., tra l'impugnazione della propria esclusione e l'impugnazione dell'ammissione di altri partecipanti. Mentre, nel primo caso, la pubblicazione dell'esclusione comporta la piena conoscenza del contenuto dell'atto, da cui decorre il termine di 30 giorni, nel secondo caso, la pubblicazione dell'atto di altrui ammissione non comporta la piena conoscenza di eventuali cause di esclusione dei soggetti ammessi, ma determina solo l'onere per i concorrenti di attivarsi per verificarne la sussistenza. |