Le difformità anche parziali dell'offerta costituiscono aliud pro alio

Guido Befani
04 Febbraio 2019

Costituisce principio consolidato quello per cui l'offerta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un aliud pro alio, che giustifica l'esclusione dalla selezione con la conseguenza che, ai fini dell'esclusione, non è necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale.

Nell'accogliere il ricorso, il Collegio, ha avuto modo di rilevare come costituisca ormai un principio consolidato quello per cui l'offerta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un "aliud pro alio", che giustifica l'esclusione dalla selezione e seguendone che, ai fini dell'esclusione, non è necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale (Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565, id., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; id., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877).

Per il Collegio, infatti, è apparso altrettanto pacifico che le prescrizioni dei bandi abbiano un carattere inderogabile e che vincolino anche l'Amministrazione che, pertanto, non può disattendere tali disposizioni, costituenti la cosiddetta lex specialis della gara o del concorso, e, anche nel caso in cui esse siano illegittime, imponendo un onere sproporzionato o irragionevole, non può disapplicarle (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1 marzo 2017, n. 963; Cons. St., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3150; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2011, n. 2476).

Infine, anche il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche (eventualmente invocabile in caso di iniziale incongruenza, ma inapplicabile al caso di specie) si sostanzierebbe in un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'amministrazione e per il giudice) ed impone quindi che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.

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