Divieto di avvalimento in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta
07 Febbraio 2019
Il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dell'art. 95, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, ben può essere considerato in una gara pubblica non già come requisito per ammettere il concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dell'offerta. In quest'ultimo caso, non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di beneficiare del punteggio previsto in relazione al possesso di tale certificazione che costituisce elemento caratterizzante l'offerta. In base al dato testuale dell'art. 89, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 l'istituto dell'avvalimento è costruito sull'esigenza dell'operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”, mentre non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626). |