Sull’interesse ad agire in caso di esclusione dalla procedura
08 Febbraio 2019
In un giudizio di impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, l'interesse ad agire permane finché non sia stata disposta l'aggiudicazione definitiva, che onera il ricorrente di estendere l'impugnazione a quest'ultimo provvedimento, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm. (es. Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2039, 28 marzo 2018, n. 1935, 23 dicembre 2016, n. 5445, 25 febbraio 2016, n. 754, 1 aprile 2015, n. 1714, 23 aprile 2014, n. 2063, 19 luglio 2013, n. 3940). Se ne desume a contrario che finché non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva – come è avvenuto nel caso di specie per i quattro lotti in cui è stata suddivisa la procedura di affidamento – la collocazione del partecipante alla gara nella graduatoria finale in posizione non utile non è idonea a fare venire meno l'interesse ad impugnare l'esclusione precedentemente disposta. In altri termini nel giudizio di impugnazione contro l'esclusione, l'interesse dell'operatore economico escluso concerne in realtà il provvedimento che lo pone fuori dalla gara. Se poi, pendente la controversia, sopravvenga l'aggiudicazione l'impugnazione va estesa a quest'ultima. Tuttavia l'interesse a coltivare il ricorso prescinde dalla collocazione in graduatoria, purché le contestazioni contro il provvedimento conclusivo della procedura di gara non riguardino solo l'aggiudicataria, ma tutti i concorrenti che nella graduatoria di gara precedono o precederebbero la ricorrente esclusa, sulla base di una verifica condotta secondo la c.d. prova di resistenza. Pertanto, se nel caso di specie un simile interesse in capo alle società appellanti non è ancora sorto, a causa del fatto che l'aggiudicazione non è stata disposta, nemmeno può essere negato il diverso interesse a coltivare l'impugnazione contro l'esclusione, in vista di un eventuale successivo contenzioso contro l'esito finale della gara, altrimenti precluso da una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso. |