Motivazione del punteggio in caso di adozione del metodo del confronto a coppie

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2018

Sulla questione della motivazione del punteggio in caso di adozione del metodo del confronto a coppie, l'originario orientamento per il quale...

Sulla questione della motivazione del punteggio in caso di adozione del metodo del confronto a coppie, l'originario orientamento per il quale una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4415; III, 24 aprile 2015, n. 2050; III, 21 gennaio 2015 n. 205), si è andato precisando nel senso che la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa; con la conseguenza che a fronte di parametri valutativi che si articolano in sottocriteri plurimi, la mancata valorizzare di questi ultimi, mediante il conferimento agli stessi di un specifico peso ponderale nella formulazione dei punteggi, rende di fatto impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre (Cons. St., sez. III, 1° giugno 2018, n. 3301; III, 16 aprile 2018, n. 2250).

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