Il reato di "mercato del voto" nelle procedure di concordato
25 Febbraio 2019
È corretto ritenere che, a differenza della fattispecie di cui all'art. 233 l.fall., la diversa previsione di cui all'art. 236, comma 2, n. 4, delinea un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal creditore e non dal fallito; tale inequivoca previsione non può trovare superamento per via - di interpretazione sistematica, dal momento che ciò comporterebbe una non consentita estensione dell'area della punibilità ed a nulla rilevando che ciò si risolverebbe una non ragionevole limitazione, sotto il profilo del soggetto attivo, dell'operatività della fattispecie di riferimento, dal momento che ciò consegue ad una precisa ed inequivoca scelta del legislatore. |