La dichiarazione mendace, se il bando stabilisce l’obbligo per i concorrenti di fornire certe dichiarazioni, costituisce autonoma fattispecie di esclusione

Redazione Scientifica
05 Marzo 2019

La dichiarazione mendace, quando il bando stabilisca l'obbligo di fornire certe dichiarazioni, costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione, oltre che nelle regole della gara medesima, nell'art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato anche...

La dichiarazione mendace, quando il bando stabilisca l'obbligo di fornire certe dichiarazioni, costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione, oltre che nelle regole della gara medesima, nell'art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato anche dall'art. 38 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006 in tema di autocertificazione che prevede che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La dichiarazione mendace costituisce autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla gravità del precedente penale di cui è stata omessa la menzione. La dichiarazione mendace, a mente dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e della lex specialis, costituisce causa autonoma di esclusione. Nella gara pubblica, infatti, nel caso di omessa dichiarazione di condanne penali riportate dal concorrente, è legittimo il provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 163/2006, non sussistendo in capo alla Stazione Appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all'omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla Stazione Appaltante.

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