Società di persone in concordato: gli effetti per i creditori

La Redazione
07 Marzo 2019

In tema di società di persone in concordato preventivo, i creditori anteriori - per effetto dell'omologa - sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 l.fall. in quanto i debiti sorti prima del deposito della domanda ex art. 161 l.fall. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concordataria, pena la violazione della par condicio creditorum.

In tema di società di persone in concordato preventivo, i creditori anteriori - per effetto dell'omologa - sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 l.fall. in quanto i debiti sorti prima del deposito della domanda ex art. 161 l.fall. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concordataria, pena la violazione della par condicio creditorum.

L'obbligatorietà del piano e della proposta di concordato preventivo omologato per tutti i creditori, implica necessariamente che per il tempo previsto per l'esecuzione del piano, i beni a ciò destinati non possono essere distratti dalla loro normale funzione di soddisfare tutti i creditori entro le percentuali promesse e secondo l'ordine di graduazione dei crediti.

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