Società di persone in concordato: gli effetti per i creditori
07 Marzo 2019
In tema di società di persone in concordato preventivo, i creditori anteriori - per effetto dell'omologa - sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 l.fall. in quanto i debiti sorti prima del deposito della domanda ex art. 161 l.fall. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concordataria, pena la violazione della par condicio creditorum.
L'obbligatorietà del piano e della proposta di concordato preventivo omologato per tutti i creditori, implica necessariamente che per il tempo previsto per l'esecuzione del piano, i beni a ciò destinati non possono essere distratti dalla loro normale funzione di soddisfare tutti i creditori entro le percentuali promesse e secondo l'ordine di graduazione dei crediti. |