Sul potere di autotutela di cui all’art. 81, comma 3, del vecchio codice
25 Febbraio 2019
L'art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, in linea generale, come rileva la giurisprudenza, è una disposizione che, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto qualora ritenga che le offerte non siano convenienti o idonee. In tale ipotesi la mancata aggiudicazione del contratto non deriva da vizi inficianti gli atti di gara predisposti né da una rivalutazione dell'interesse pubblico, ma da una negativa valutazione delle offerte che, pur rispondendo formalmente ai requisiti della lex specialis di gara, non appaiono idonee a soddisfare gli obiettivi di gara (Cons. Stato, IV, 17 maggio 2012, n. 2848; 26 marzo 2012, n. 1766; III, 16 ottobre 2012, n. 5282).
La valutazione dell'art. 81, comma 3, cit. non può, pertanto, essere posta sullo stesso piano delle valutazioni della commissione di gara, perché consiste nel giudizio della stazione appaltante circa la idoneità e convenienza economica dell'offerta nel suo insieme (i due giudizi non sono equiparabili: Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3721). In particolare, “la norma richiede alla stazione appaltante un giudizio di convenienza sul futuro contratto, che consegue, tra l'altro, ad apprezzamenti sull'inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell'appalto, nell'esercizio ampi di poteri in funzione di controllo, non condizionati, quindi, dalle valutazioni tecniche del seggio di gara” (Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n.1994; 4 settembre 2013, n. 4433). |