L’esame di idoneità tecnica dei prodotti va effettuato prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica

12 Marzo 2019

È illegittima (ma non deve essere immediatamente impugnata) la previsione della lex specialis che prevede l'esame d'idoneità tecnica dei prodotti dopo l'apertura delle offerte economiche, in quanto capovolge il corretto andamento della pubblica selezione ponendosi in contrasto con il principio della segretezza delle offerte economiche.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva di uno dei lotti di una gara per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per neurochirurgia a favore della controinteressata. In particolare, la ricorrente censurava, tra le altre, l'illegittimità del disciplinare nella parte in cui prevedeva, dopo l'apertura delle offerte economiche e la formazione della graduatoria, la “verifica di idoneità tecnica dei prodotti offerti” da parte del personale tecnico dell'amministrazione.

La soluzione. Il TAR, nell'accogliere il ricorso, dichiara l'illegittimità della lex specialis che, prevedendo una verifica tecnica dopo l'apertura dell'offerta economica, contrasta con il principio di segretezza delle offerte economiche. Queste ultime infatti non possono essere conosciute dalla stazione appaltante prima che questa abbia definitivamente stabilito l'idoneità tecnica dei prodotti, pena la violazione dei principi di imparzialità dell'amministrazione e della par condicio dei partecipanti.

Il Collegio ha peraltro escluso la sussistenza dell'onere di immediata impugnazione della suddetta disciplina di gara evidenziando che la stessa non fosse ostativa alla partecipazione alla gara.

Da ciò discende l'illegittimità dell'intera procedura e dell'aggiudicazione.

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