Condizioni e presupposti di ammissibilità del c.d. soccorso istruttorio processuale
12 Marzo 2019
La ricorribilità in sede di giudizio al c.d. soccorso istruttorio processuale é assoggettata ai medesimi presupposti e requisiti di legge di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, a cui è subordinato il suo esercizio da parte dell'Amministrazione in sede procedimentale. Pertanto, il ricorso al soccorso istruttorio non è possibile, ove inerente all'offerta tecnica, in quanto in violazione del divieto espressamente posto dal citato comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
L'attivazione del soccorso istruttorio non è possibile nella fase avente ad oggetto la quantificazione del punteggio da attribuire ai concorrenti in base ai titoli posseduti, ai fini della formulazione della graduatoria. L'attivazione del soccorso istruttorio persegue la finalità di pubblico interesse di favorire la massima partecipazione alle gare d'appalto, e non è quindi richiamabile nel caso in cui la controversia non attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne invece la fase cronologicamente successiva, avente ad oggetto soltanto la quantificazione del punteggio da attribuire ai candidati, che hanno superato la fase iniziale di ammissione alla gara, in base ai titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria. |