Principi in tema di suddivisione della gara in lotti

Redazione Scientifica
05 Marzo 2019

È illegittima, per sviamento di potere, la suddivisione in lotti di un appalto pubblico laddove integri la duplice violazione del principio della libera concorrenza in senso...

È illegittima, per sviamento di potere, la suddivisione in lotti di un appalto pubblico laddove integri la duplice violazione del principio della libera concorrenza in senso oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e in senso soggettivo (per la creazione di una posizione di ingiustificato favore di un concorrente rispetto agli altri) (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò ancorché l'incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all'amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare tale sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell'agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038).

Le norme di recepimento del diritto comunitario in materia di suddivisione dei lotti devono essere interpretate alla luce del principio di cui al Considerando 79, della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente “…allo scopo di salvaguardare la concorrenza” (alla luce di tale principio, il collegio ha rilevato che la valutazione negativa della ragionevolezza delle determinazioni amministrative assunte nella specie – concernente l'affidamento del servizio di ristorazione per i fabbisogni di aziende sanitarie del Veneto che si è concluso con l'aggiudicazione di tutti i lotti ad un'unica impresa - derivava dalla considerazione unitaria: del basso numero dei lotti in cui l'appalto era stato suddiviso; dal loro rilevante importo; dalla notevole estensione temporale; dalla concreta articolazione sotto il profilo negoziale e produttivo; ed in ultimo, ma non per ultimo, dalle valutazioni della commissione aggiudicatrice perfettamente “coerenti” con il quadro complessivo, con la conseguenza di farne derivare un monopolio regionale di fatto fino ad un settennato nel settore predetto).

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