Tar Toscana, Firenze sull’avvalimento della SOA
14 Marzo 2019
L'art. 89 D.lgs. n. 50/2016 conferisce massima ampiezza all'istituto dell'avvalimento, come imposto dalle norme europee ed esso può riguardare anche il possesso dell'attestazione SOA, come reso più esplicito dall'eliminazione, in seno all'art. 89, dell'equivoco riferimento all'art. 84 D.lgs. n. 50 del 2016, operato dal D.lgs. n. 56/2017. Il testo dell'art. 89 cit. non consente alle stazioni appaltanti di porre limitazioni all'utilizzo dell'avvalimento o di conformare il suo utilizzo, se non nei limiti di cui alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 89. Ne consegue che la pretesa dell'Amministrazione che l'impresa partecipante alla gara, che utilizza l'avvalimento della SOA di altra impresa, sia in possesso essa stessa di SOA, risulta illegittima. De resto anche nel vigore del testo originario dell'art. 89, anteriore al correttivo, era stato ammesso l'avvalimento di SOA anche da parte di impresa che ne fosse del tutto priva purché operante abitualmente nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara come risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese (in tal senso: determinazione AVCP n. 2/2012; TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 491/2016), |