Fornitore dopo la stipula del contratto dichiara di non essere in grado di fornire il prodotto: si procede all’iscrizione nel casellario informatico Anac?

Antonio Nicodemo
18 Marzo 2019

Nell'ambito di una trattativa diretta su Mepa un fornitore, che ha presentato l'offerta economica, dopo la stipula del contratto, dichiara di non essere più in grado di fornire il prodotto oggetto della trattativa nè tantomeno un prodotto equivalente con le medesime caratteristiche. In tale ipotesi è possibile chiedere l'iscrizione al casellario informatico per negligenza e false dichiarazioni? Se si, come si procede? È possibile fare una richiesta direttamente tramite procedura informatica sul sito dell'Anac?

Nell'ambito di una trattativa diretta su Mepa un fornitore, che ha presentato l'offerta economica, dopo la stipula del contratto, dichiara di non essere più in grado di fornire il prodotto oggetto della trattativa nè tantomeno un prodotto equivalente con le medesime caratteristiche.

In tale ipotesi è possibile chiedere l'iscrizione al casellario informatico per negligenza e false dichiarazioni? Se si, come si procede? È possibile fare una richiesta direttamente tramite procedura informatica sul sito dell'Anac?

La problematica descritta nel presente quesito, riguardante la negligenza o la falsa dichiarazione in ordine alle caratteristiche di un prodotto offerto, attiene alla fase di esecuzione del contratto.

Nella fattispecie in esame, il fornitore, infatti, solo dopo la stipula del contratto dichiara di non essere in grado di fornire un determinato prodotto, né un prodotto equivalente con le medesime caratteristiche.

Tale accadimento potrebbe ricondursi o alla falsa dichiarazione o alla sola inadempienza contrattuale.

Nel caso di dichiarazioni false afferenti ai prodotti offerti sarà applicato l'art. 80, comma 12, d.lgs. 50 del 2016, che dispone la segnalazione all'ANAC e l'iscrizione nel casellario informatico, attraverso l'utilizzo del “MODELLO A”. Tale conclusione si ricava dalla lettera della norma, che, per tabulas, prescrive: «12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia».

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui la descritta fattispecie non potrebbe ricondursi alla falsa dichiarazione, ma alla mera inadempienza contrattuale si applicherebbero le medesime sanzioni.

Ciò perché, l'inadempimento contrattuale certamente condurrebbe la stazione appaltante a risolvere il contratto per grave inadempimento.

In tal caso, alla sanzione principale della risoluzione si associa anche la segnalazione all'ANAC e a tal riguardo l'ANAC ha predisposto dei moduli ad hoc proprio per la segnalazione dei fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici, c.d. “MODULO B”.

Con specifico riguardo alla procedura da seguire, occorre analizzare il regolamento del 6 giugno 2018 dell'ANAC che ha previsto che le comunicazioni vengano effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell'Autorità, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse. Si avvia, così, un vero e proprio procedimento, che si concluderà o con l'archiviazione o con l'annotazione nel Casellario. (in senso conforme anche Antonio Nicodemo, Art. 80, comma 12, c.c.p.: si applica anche a false dichiarazioni riguardanti i prodotti offerti?)

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