La clausola sul rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta tecnica, senza prevedere meccanismi di compensazione, è illegittima

Redazione Scientifica
19 Marzo 2019

Ai sensi dell'art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, come successivamente modificato, e del regolamento di attuazione di tale norma, attualmente costituito...

Ai sensi dell'art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, come successivamente modificato, e del regolamento di attuazione di tale norma, attualmente costituito dalla delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 15 maggio 2018 n. 27165, l'Autorità può attribuire alle imprese che ne facciano richiesta un rating di legalità, espresso sinteticamente da un numero di stellette variabili da un minimo di una ad un massimo di tre, che certificano come particolarmente rispettosa delle norme la condotta dell'impresa stessa, e ciò per una durata di due anni, rinnovabili sempre su richiesta. Detto istituto mira a perseguire la finalità “di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali” (così l'incipit dell'art. 5-ter cit.); la ratio della disciplina, infatti, mira ad incentivare le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza, mediante l'introduzione di un sistema di valutazione dell'affidabilità delle imprese tale da incentivare, in ultimo, una sana e corretta competizione concorrenziale tra le medesime. Pertanto, il bando di gara che preveda il rating di legalità quale criterio premiale all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, senza prevedere meccanismi di compensazione per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, non è conforme all'art. 95, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida n. 2/2016, adottate dall'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e deve essere impugnato immediatamente, stante l'immediata percepibile lesione derivante dallo stesso.

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