Non può essere pronunciata l’esclusione dalla gara del R.T.I. che possegga la qualificazione necessaria all’esecuzione del lavoro

Redazione Scientifica
20 Marzo 2019

La qualificazione delle imprese che partecipano alle gare per l'affidamento di contratti pubblici è necessaria per garantire la Stazione Appaltante in ordine alla...

La qualificazione delle imprese che partecipano alle gare per l'affidamento di contratti pubblici è necessaria per garantire la Stazione Appaltante in ordine alla corretta ed integrale esecuzione del contratto affidato. Tale garanzia, nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, può essere ritenuta operante anche laddove la qualificazione sia posseduta dall'intero raggruppamento, fermo restando che l'esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse. Tale esigenza ben può essere soddisfatta con l'applicazione del soccorso istruttorio. Non può quindi essere pronunciata l'esclusione laddove la qualificazione necessaria all'esecuzione del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia posseduta dall'intero raggruppamento ma erroneamente ripartita tra le imprese raggruppate: in tal caso la Stazione Appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata. Infatti, dato che la par condicio non viene violata laddove il concorrente sia ammesso a produrre, correggere od integrare alcuna delle dichiarazioni (di scienza) necessarie per l'ammissione alla gara, egualmente non viene incisa laddove il raggruppamento sia ammesso a correggere la dichiarazione (negoziale) di riparto delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppate a condizione che il raggruppamento medesimo complessivamente considerato possieda i requisiti per eseguire l'intero contratto affidato.

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