Controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e profili di giurisdizione
21 Marzo 2019
Per costante giurisprudenza (tra le cui ultime manifestazioni si veda Cassazione civile, Sez. Un., n. 21524 del 15 settembre 2017), “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, nell'ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, concernenti "indennità, canoni o altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.; già L. n. 1034 del 1971, art. 5 dopo la modifica apportata dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e la successiva dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) nelle quali venga in rilievo non l'esistenza od il contenuto della concessione o l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo), ma solo l'effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa”;
A radicare la giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia concernente prestazioni patrimoniali derivanti da rapporto di convenzionamento con le ASL, sovviene l'inerenza della res dubia, oggetto della contrapposte allegazioni delle parti ed alla definizione contenutistica del rapporto di convenzionamento, ergo al numero delle prestazioni erogabili suscettibili di generare in capo alla parte appellante, in quanto corrispondenti al fabbisogno programmato, il correlativo diritto alla remunerazione piena (non intaccata, cioè, dal previsto meccanismo di regressione tariffaria).
|